Ciascuna società del Gruppo ha adottato una propria Whistleblowing Policy, definendo, per il rispettivo ambito, le procedure e le modalità di gestione delle segnalazioni relative a violazioni delle normative nazionali e europee che possano compromettere l’interesse pubblico o l’integrità dell’organizzazione. Queste violazioni includono reati penali, civili, amministrativi o contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, violazioni del Modello 231 della Società, inclusi il Codice Etico, infrazioni alla normativa europea o nazionale in ambiti specifici, atti o omissioni dannosi per gli interessi finanziari dell’Unione Europea, nonché violazioni legate al mercato interno, come quelle riguardanti la concorrenza o gli aiuti di Stato, e il mancato rispetto delle norme sulle imposte societarie. 
Per AdB sono considerate rilevanti anche eventuali segnalazioni afferenti esplicitamente ad episodi connessi a tematiche di genere, così come richiamato delle Linee Guida sulla PdR 125:2022.
I soggetti legittimati a fare segnalazioni includono dipendenti, lavoratori autonomi, consulenti, liberi professionisti, collaboratori operanti presso enti pubblici o privati che forniscono beni o servizi ad altri soggetti pubblici o privati, volontari, tirocinanti, azionisti, nonché le figure con ruoli di direzione, amministrazione e controllo. 
G1-1 10 a Per favorire lo sviluppo di una cultura di etica e rispetto, le Politiche prevedono la messa a disposizione di diversi canali di segnalazione. G1-1 7-10 c) i.  Il canale principale è una piattaforma digitale che garantisce il massimo livello di riservatezza. In alternativa, il segnalante può scegliere di inviare segnalazioni orali, o chiedere un incontro diretto, seguendo le modalità stabilite dalla Politica. 
G1-10 c i Le Politiche in materia di Whistleblowing stabiliscono, per tutte le società, che i soggetti interni chiamati a gestire le segnalazioni debbano:
•essere autorizzati al trattamento dei dati personali da parte della società di riferimento e, quindi, destinatari di una specifica formazione in ambito privacy; 
•ricevere un’approfondita formazione professionale in ambito whistleblowing anche con riferimento a casi concreti.
Nel caso in cui la gestione delle segnalazioni sia affidata a soggetti terzi, le Politiche prevedono che debbano essere nominati responsabili del trattamento in base ad accordi stipulati formalmente con le società.
In AdB, tutte le segnalazioni vengono ricevute dal Responsabile Internal Audit, che opera in modo indipendente ed è membro del Comitato Etico e Anticorruzione, nonché supporto continuativo per l'Organismo di Vigilanza, salvo casi in cui il Responsabile potrebbe avere un conflitto di interesse. 
Il Responsabile Internal Audit effettua una valutazione preliminare della segnalazione e la inoltra all’organismo di controllo competente (OdV o Comitato Etico e Anticorruzione), in base al contenuto, o se necessario, la gestisce direttamente. In FFM e TAG, le segnalazioni sono ricevute dal Responsabile Internal Audit, che funge anche da Organismo di Vigilanza monocratico. 
G1-1 7-10 c) i. ii. AdB non accetta alcuna forma di ritorsione nei confronti del segnalante, sia essa diretta o indiretta. È vietato intraprendere qualsiasi comportamento, azione o omissione, anche solo tentata o minacciata, in risposta alla segnalazione, alla denuncia alle autorità competenti o alla divulgazione pubblica. Tali atti che causano o possono causare danni ingiusti alla persona che ha effettuato la segnalazione o la denuncia, siano essi diretti o indiretti, sono assolutamente proibiti. Per la protezione dei segnalanti viene applicato il Capo III del D.lgs. n. 24/2023, il quale disciplina le tutele antidiscriminatorie e definisce le misure per proteggere i soggetti segnalanti da eventuali atti ritorsivi.
Le Politiche indicano, come previsto dalla normativa vigente, G1-1 7-10 c) i. gli altri canali e modalità di segnalazione previsti, il cui utilizzo, tuttavia, deve avvenire in via subordinata ed esclusivamente nei casi previsti dalla normativa. Si fa, a tal proposito, riferimento a:
•canali di segnalazione esterni, nei casi previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, ai quali il Segnalante può fare ricorso per effettuare una segnalazione esterna, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
•divulgazione pubblica, nei casi previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023. Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione, rispetto alle